Secondo il diritto commerciale, una società è da risanare in presenza di perdita di capitale (art. 725a CO) o eccedenza di debiti (art. 725b CO). Ai fini fiscali, il bisogno di risanamento sussiste quando vi sono perdite riportate e mancano riserve palesi e/o occulte sufficienti a coprirle (bilancio deficitario).
Affinché la ripresa delle perdite in una fusione di risanamento sia fiscalmente riconosciuta, la giurisprudenza del Tribunale federale richiede una certa continuità economica e ragioni economico-aziendali (in ottica dinamica). La ripresa è esclusa in caso di elusione fiscale.
Per gli azionisti, nella sostanza privata possono risultare conseguenze a livello di imposte sul reddito se scompaiono riserve non qualificate come riserve da apporti di capitale (teoria del triangolo); nella sostanza commerciale in linea di principio no, se la somma dei valori determinanti per l’imposta sul reddito o per l’imposta sull’utile delle partecipazioni resta invariata (principio del valore contabile / teoria del triangolo modificato). La scomparsa di tali riserve può costituire prestazione valutabile in denaro soggetta a imposta preventiva a beneficio del titolare delle quote della società da risanare (beneficiario diretto modificato).
Airoldi Lisa, Fusione di risanamento tra società sorelle. Conseguenze fiscali per le società e per i titolari di diritti di partecipazione, in “Novità fiscali”, SUPSI, 2024 (10). pp. 565-571.